Domande Frequenti sugli aspetti fiscali del noleggio a lungo termine

Sono deducibili in misura pari al 100% del loro ammontare, le spese e gli altri componenti negativi relativi a:

Sono i veicoli artificiosamente immatricolati come autocarri, al fine di poter fruire del relativo trattamento fiscale di favore. Si pensi ai SUV o ai fuoristrada che con alcuni adattamenti possono essere immatricolati come autocarri. Per controllare che un veicolo non rientri in tale categoria, esiste un test da effettuare. In particolare, i veicoli che simultaneamente soddisfano le seguenti tre condizioni, si considerano fiscalmente alla stregua delle autovetture e pertanto non possono beneficiare della deducibilità integrale.

Si tratta di veicoli:

Le auto e i veicoli in generale assegnati in uso promiscuo al dipendente possono essere utilizzate sia per motivi di lavoro che personali. Per tale ragione (uso privato) rappresentano un compenso in natura che deve essere tassato. Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta (articolo 164, comma 1, lett. b-bis, Tuir) sono deducibili nella misura del 70%.

Elementi da tener presente:

Affinché si rientri in tale fattispecie, è obbligatorio che al dipendente sia assegnata l’autovettura tramite clausola contrattuale o specifica lettera di assegnazione possibilmente con data certa. Ciò comporta che il fringe benefit (ossia la quota di utilizzo dell’auto per finalità private) sia tassabile in busta paga secondo il principio di omnicomprensività del reddito di lavoro.

Il vigente articolo 51, comma 4, del Tuir prevede che:

Esempio: Autovettura con emissioni comprese nella fascia tra 160 g/km e 190 g/km e con costo chilometrico pari a 0,74153 euro. Nel 2020 il fringe benefit (ossia reddito imponibile annuo relativo all’uso dell’auto) è pari a 4.449,18 euro (40% x 0,74153 x 15.000) Nel 2021 il fringe benefit è pari a 5.561,48 euro (50% x 0,74153 x 15.000) Nel corso del 2021 al dipendente vengono trattenuti 100 euro al mese (1.200 annui), sicché il valore imponibile del benefit è 4.361,48 euro.

In prima battuta sono le auto che rimangono in azienda e possono essere utilizzate dai lavoratori (anche a rotazione) per le varie necessità di lavoro come ad esempio le trasferte. Più precisamente l’ambito di applicazione deve essere individuato per sottrazione escludendo i veicoli concessi a dipendenti o amministratori (in uso promiscuo o esclusivamente per ragioni private), quelli utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa, quelli che rappresentano beni merce e quelli adibiti ad uso pubblico.

I canoni delle autovetture prese a noleggio a lungo termine e tenute a disposizione sono deducibili nella misura del 20% dei costi sostenuti fino all’ammontare di euro 3.615,20 annuo (quindi il costo massimo deducibile è 3.615,20 x 20% = 723,04 euro) per la quota di noleggio puro e senza limiti e/o per la quota relativa ai servizi per la gestione del mezzo (ad esempio per manutenzione). Il limite massimo è ridotto rispettivamente a 774,69 euro e 413,17 euro per motocicli e ciclomotori.

Gli agenti e i rappresentanti di commercio che sono regolarmente iscritti al registro imprese tenuto dalla Camera di Commercio e all’Enasarco, possono fruire di un trattamento di favore rispetto a quello stabilito per i professionisti. Il legislatore, infatti, ha tenuto conto dell’esigenze di mobilità tipiche di questa categoria di lavoratori. Ai fini della deducibilità fiscale di vantaggio (ma non ai fini IVA) rientrano anche i promotori finanziari. Per tutti questi soggetti, la deducibilità delle auto a noleggio è pari all’80% dei costi sostenuti tenuto conto del limite 5.164,57 euro sul noleggio puro. Invece, la quota pagata a fronte dei servizi per la gestione del mezzo (ad esempio per manutenzione) è deducibile per l’80% del suo importo, senza limiti massimi.

La regola generale è che l’IVA relativa ai canoni di noleggio è detraibile nella misura del 40% nel caso degli esercenti arti e professioni, auto tenute a disposizione e auto date in uso promiscuo senza riaddebito in busta paga. Invece, la detraibilità è pari al 100%, se i veicoli

Nel caso degli agenti e rappresentanti il diritto alla detrazione dell’IVA spetta nella misura in cui i veicoli vengono utilizzati nello svolgimento dell’attività di impresa; per la quota relativa all’utilizzo privato del mezzo la detrazione non è ammessa. Di converso, se l’uso avviene esclusivamente nell’esercizio dell’attività, la detrazione spetta al 100%.

L’anticipo è la corresponsione di una parte del costo pattuito per tutta la durata del noleggio e deve essere fatturato secondo le medesime regole relative alla fatturazione dei canoni. Viceversa, il versamento di un deposito cauzionale ha una funzione di garanzia e deve essere restituito al termine del contratto al netto di eventuali danni subiti. Il deposito cauzionale non rientra nell’ambito di applicazione dell’IVA pertanto non c’è obbligo di fatturazione.

A livello sostanziale, con la locazione finanziaria o leasing finanziario è prevista la possibilità di riscattare il bene. Viceversa, con la locazione o il noleggio il veicolo viene restituito al termine del contratto, salvo proroghe. Nel primo caso, dunque, il cliente paga l’intero prezzo del veicolo oltre ai servizi, nel secondo, invece, viene pagato solo l’utilizzo e i servizi (nel caso del full service) per il periodo di durata del contratto. Non si registrano particolari adempimenti per i veicoli a noleggio, né limitazioni ai fini IRAP, mentre nel caso del leasing è necessario distinguere la quota capitale dagli interessi per la corretta determinazione dell’IRAP nonché indicare le necessarie informazioni civilistiche in Nota integrativa.